PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. I diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono altresì estesi agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici di cui al medesimo decreto-legge, risultanti tali alla data del 30 dicembre 2006, alle condizioni e con i requisiti stabiliti dal comma 1 del presente articolo.
      1-ter.
Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis, il prezzo di vendita è determinato sulla base della stima del valore di mercato effettuata dall'Agenzia del territorio, maggiorata del 20 per cento».